Martingale Risk Research Department
enzo.foschi@martingalerisk.com
|
|
|
Il 4 febbraio 2013 il Giudice, Dr. Oscar Magi ha depositato presso la Cancelleria del Tribunale Penale di Milano le motivazioni della sentenza n. 13976 del 19 dicembre 2012 con cui ha condannato alcuni dirigenti di 4 grandi banche internazionali ritenuti responsabili di truffa ai danni del Comune di Milano nella stipula di contratti derivati.
Oltre ai dirigenti, sono state condannate anche le stesse Banche per violazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/01.
Secondo il Tribunale Penale di Milano, le banche condannate non hanno rispettato le norme e i principi di corretta condotta finanziaria previsti a protezione del cliente, commettendo a danno del Comune di Milano il reato di truffa.
Scrive infatti il Giudice nella sua lunga sentenza: “Gli istituti bancari (…) non hanno rispettato le norme ed i principi previsti a protezione dei clienti che non siano classificabili come (…) controparti di mercato con uguale esperienza commerciale e finanziaria”
“Indubitabile” secondo il giudice che ha emesso la sentenza, l’esistenza di un “evidente conflitto di interessi” per le banche, che hanno giocato contemporaneamente il ruolo di consulente e controparte, evitando di dare adeguata informazione al proprio cliente.
Come spesso accade anche con le imprese private, soprattutto per i derivati stipulati prima dell’entrata in vigore del Regolamento Consob attuativo della direttiva Mifid (2/11/2007), le Banche avevano fatto sottoscrivere una dichiarazione al Comune di Milano in cui quest’ultimo affermava di avere una specifica conoscenza degli strumenti finanziari, mentre invece, nella realtà dei fatti non era così. Questo è un aspetto che spesso viene rivelato, come sopra detto, anche nei rapporti tra Banche e Società.
A tal proposito, scrive allora il Giudice di Milano, il Cliente della Banca “pur essendosi dichiarato in una precedente operazione “operatore qualificato” non aveva, con tutta evidenza, una caratura finanziaria e commerciale tale da garantire la corrispondenza tra tale dichiarazione e la realtà: le banche quindi avrebbero dovuto rendersi conto di tale situazione e non approfittarsene”.
Secondo la sentenza in commento le Banche avevano un “obbligo di comunicazione del prezzo degli strumenti finanziari derivati da parte dell’intermediario nei confronti dell’investitore, obbligo che appare vieppiù rinforzato dalla esistenza e dalla sovrapposizione nella figura dell’intermediario della qualità di advisor e di controparte, così come nel caso in esame“. La posizione delle banche, sottolinea il testo, non è peraltro di mero conflitto di interesse, da risolvere con una semplice comunicazione alla controparte, ma implica “una contrapposizione di interessi reali“.
Oltre che sul tema del mancato assolvimento degli obblighi informativi da parte delle banche, le motivazioni si soffermano anche sulla questione del derivato equo e dei costi occulti che le Banche hanno incassato senza che il Cliente ne abbia consapevolezza.
Si legge, infatti, nella sentenza: “[Il contratto in derivati] non sarebbe mai stato sottoscritto dal Comune di Milano se nei suoi confronti non fossero state adottate condotte (…) maliziosamente poste in essere al fine di carpire mediante frode il consenso alla stipulazione” e ciò costituisce secondo la “condotta penalmente rilevante della truffa cosiddetta contrattuale“.
Le banche, infatti, secondo questa sentenza, tenendo nascosti i costi occulti, venendo meno agli obblighi informativi e violando la normativa di settore hanno ottenuto un ingiusto profitto “cagionato dallo squilibrio, dolosamente perseguito dalle banche, tra le prestazioni reciproche delle controparti: si tratta dello squilibrio iniziale che avrebbe dovuto essere ricondotto ad equità (…)“.
Il Tribunale di Milano ha così concluso: “deve ritenersi che risulti integrato il reato di truffa contestato da parte di quei funzionari delle banche arranger che consapevolmente approfittando delle condizioni di urgenza in cui il Comune di Milano si trovava ad operare, con artifici e raggiri consistiti nel far credere allo stesso Comune che esistesse la convenienza economica nelle operazioni che si andava ad intraprendere e che sono state poi concluse (non considerando nel suddetto calcolo i costi impliciti e parte dei costi espliciti del complesso delle operazioni), inducevano in errore il contraente medesimo sulla fattibilità della operazione stessa“.
Questa sentenza costituisce certamente una pietra angolare nella contenzioso avviato già da alcuni anni tra Clienti (siano essi Enti Locali o imprese) e le Banche stesse ed aventi ad oggetto contratti derivati. Pur essendo questa, con ogni probabilità, la sentenza più importante emessa finora su questa materia in quanto pronunciata da un Tribunale specializzato in materia finanziaria come quello di Milano, e per di più da una sezione Penale che ha addirittura accertato il reato di truffa commesso dalle banche, occorre dire che gli artifizi e raggiri menzionati in questa sentenza, in realtà sono stati riconosciuti anche in altre sentenze emesse negli ultimi anni, seppur in sede civile, da vari Tribunali italiani e che stanno costituendo una giurisprudenza che va consolidandosi nel ritenere le Banche responsabili di condotte che hanno danneggiato gli interessi dei propri clienti e violato le norme imposte dall’ordinamento in questa particolare materia.
A cura di Matteo Di Pumpo
Scrivi a: corporate@martingalerisk.com
|
|
|
Documento Corte dei Conti – Inaugurazione_anno_giudiziario_2013
La Procura della Corte dei Conti sostiene che l’inerzia degli amministratori degli enti locali rispetto all’avvio di cause finalizzate al recupero delle perdite su contratti derivati può essere causa di loro colpa grave e quindi di azioni risarcitorie da parte della magistratura contabile.
Di seguito riportiamo alcuni passi significativi: “L’esame della (peraltro scarna) giurisprudenza formatasi in materia di responsabilità derivanti dalla incauta sottoscrizione di contratti derivati, al di fuori dei presupposti di legge da parte degli enti territoriali e amministrazioni pubbliche, dimostra come le difficoltà derivanti dal difficoltoso accertamento del requisito del danno attuale e della colpa grave, potrebbero essere superate ove le azioni di responsabilità prendessero in esame il danno derivante dal mancato ricorso da parte dell’ente a tutti gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento al fine di eliminare il pregiudizio o diminuirne l’entità, e ciò in base al principio civilistico di cui all’art.1227 c.c. concorso del fatto colposo del debitore, in base al quale non sono risarcibili i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
In altri termini, le notevoli aperture del giudice ordinario(nullità del contratto per mancanza di causa) e soprattutto del giudice amministrativo (legittimità dell’annullamento d’ufficio in via di autotutela del contratto potenzialmente dannoso per l’ente),dovrebbero suggerire agli enti l’adozione doverosa di iniziative volte alla risoluzione di contratti eccessivamente onerosi. In difetto di dette iniziative la condotta degli amministratori potrebbe essere censurata sotto il profilo della colpa grave ove si dimostri che le predette in base ad un giudizio di ragionevole prevedibilità avrebbero avuto notevoli possibilità di essere accolte.
Martingale Risk offre un check-up gratuito sui contratti degli enti locali, sia finanziario che legale, al fine di suggerire agli enti la strategia di azione più appropriata.
Richiedere il check-up scrivendo a: enti@martingalerisk.com
oppure chiamando 06/32652828.
|
|
|
Brochure PROFESSIONISTI – PARTNERSHIP
Martingale Risk seleziona professionisti quali Commercialisti, Avvocati, Consulenti, Promotori Finanziari e brokers per avviare una collaborazione in merito all’offerta dei propri servizi di Ingegneria Finanziaria verso le Imprese, volti alla soluzione delle problematiche bancarie e finanziarie.
|
|
|

In totale l’Italia sta sotto una montagna di derivati grande almeno 300 miliardi di euro. Tutti contratti in inglese, da grandi banche d’affari internazionali: «I derivati li producono generalmente tra Londra e New York, ed in alcuni casi vengono emessi da società con sede in paradisi fiscali. È come un magazzino all’ingrosso: le banche italiane comprano e rivendono al dettaglio. Solo le banche di maggiore dimensione, in Italia, hanno dei desk in grado di strutturare in proprio i derivati. Per il resto si dipende generalmente dall’estero», spiega Marco Delzio, di Martingale Risk, società di consulenza che sostiene aziende ed enti locali nella difesa dai derivati tossici. Prodotti molto creativi, pieni di costi impliciti, tassi sballati, noticine nascoste che mettono nero sul bianco clausole a tutto vantaggio della banca. «Guardate questo contratto», spiega Delzio che ha in mano pochi fogli siglati. «Un’azienda ha contratto un mutuo variabile da 70 milioni, e temendo un rialzo dei tassi chiede a una banca di trasformare il fisso in un variabile.
Tasso fissato, 4,70 per cento. Noi abbiamo calcolato quello corretto: il 4,32. Con questo giovo la banca ha intascato 670mila euro di costi impliciti». Se non è una truffa, poco ci manca. «Il problema – continua Delzio – è che ormai la gran parte dei derivati non serve più per coprire un rischio, classicamente quello che i tassi di un mutuo crescano. A volte serve a creare rischi ex novo.
Se faccio un derivato basato sull’andamento dello Yen, o sul libor in dollari o franchi svizzeri, non mi sto coprendo da un rischio ma, al contrario, mi sto esponendo a nuovi rischi. Sto quindi speculando. E di contratti del genere ne sono stati venduti a tonnellate». Quanti? «Non meno di centomila. Li hanno in tasca un’impresa su dieci».
|
|
|

Servizio di analisi delle segnalazioni in Centrale dei Rischi e di ottimizzazione dell’indebitamento dell’impresa
La Centrale dei Rischi è lo strumento principale attraverso il quale le banche valutano la concessione di finanziamenti alle imprese. E’ quindi di vitale importanza, per le imprese che intendono richiedere nuovi finanziamenti o ristrutturare quelli esistenti, valutare attentamente la propria posizione in Centrale dei Rischi ed attuare tutte le misure tecniche per migliorarla.
Martingale Risk, attraverso il proprio team di analisti specializzati, permette alle imprese di essere preparate per richiedere con successo la concessione di nuovi finanziamenti, migliorando il proprio rating creditizio e dunque la propria appetibilità nei confronti del sistema bancario.
L’analisi di Martingale Risk è inoltre finalizzata a verificare la presenza di illegittime segnalazioni alla Centrale dei Rischi da parte delle banche, ovvero illegittime segnalazioni sul peggioramento della affidabilità creditizia di un impresa con evidente svantaggio di quest’ultima, al fine di poter attuare tutte le azioni più opportune per una loro rimozione.
Martingale Risk, attraverso l’analisi della Centrale dei Rischi ed il proprio supporto tecnico e legale all’impresa, pone quest’ultima sullo stesso piano della banca e permette di negoziare con successo l’ottenimento e/o la ristrutturazione dei finanziamenti.
La procedura di analisi della Centrale dei Rischi attuata da Martingale Risk:
Gestire i rapporti con una pluralità di banche controparti è un compito complesso per qualunque impresa, per il quale l’intervento di esperti specializzati permette all’impresa di ottenere notevoli riduzioni degli oneri finanziari pagando una fee estremamente limitata. Martingale Risk, grazie alle economie di scala interne dato dall’elevato numero di clienti, può offrire alle proprie imprese clienti il servizio di analisi della Centrale dei Rischi a costi assolutamente contenuti, pur mantenendo l’eccellenza qualitativa della propria offerta già nota tra gli operatori di mercato.
1) Ottimizzazione degli affidamenti all’impresa: analisi dei sovra-utilizzi e/o sotto-utilizzi degli affidamenti concessi all’impresa da parte di ciascuna banca, con evidenziazione dei costi sopportati dall’impresa per ciascuna linea affidata. Lo studio compiuto da Martingale Risk permette di indicare all’impresa le misure tali da minimizzare il costo complessivo degli affidamenti, negoziando condizioni migliorative con le banche controparti.
2) Eliminazione degli sconfinamenti: Martingale Risk ha rilevato, da statistiche interne, tassi debitori esageratamente elevati applicati dalle banche alle imprese sugli importi di sconfinamento dal fido. L’ottimizzazione degli affidamenti, rispetto alle banche controparti ed alle forme tecniche dei finanziamenti, permette di ridurre notevolmente la probabilità di sconfinamento dell’impresa ed i relativi oneri finanziari.
3) Ottimizzazione della struttura del debito dell’impresa: la scelta intelligente dell’utilizzo delle diverse forme di finanziamento, a breve termine o medio/lungo termine, con o senza prestazione di garanzie, al tasso fisso o variabile, permette di ridurre al minimo gli oneri finanziari a carico dell’impresa evitandole così inutili e costose inefficienze.
4) Particolare attenzione al rischio di segnalazioni in Centrale dei Rischi: Martingale Risk attua un monitoraggio continuo delle esposizioni dell’impresa nei confronti delle diverse banche controparti, al fine di evitare sconfinamenti rispetto agli importi affidati, per evitare che tali sconfinamenti possano risultare in segnalazioni in Centrale dei Rischi. Ridurre le esposizioni più rischiose consente all’impresa di migliorare il proprio rating creditizio complessivo e dunque aumentare la propria appetibilità verso le banche per l’ottenimento di nuovi finanziamenti.
I risultati dell’analisi di Martingale Risk sulla Centrale dei Rischi:
a) Indicazioni sull’aumento e/o riduzione nell’utilizzo delle linee di finanziamento per ciascuna banca controparte, al fine di ottenere una esposizione equilibrata (leggi: ottimizzata) rispetto al tasso applicato ed al rischio di sconfinamento.
b) Indicazioni sulle tipologie di finanziamento da utilizzare, tra breve e medio/lungo termine, per ciascuna banca controparte.
c) Indicazioni sulla convenienza a trasformare alcuni finanziamenti da tasso fisso a tasso variabile e viceversa, al fine di ridurre il costo complessivo dell’indebitamento, pur mantenendo una soglia accettabile di rischio di tasso.
d) Individuazione di errori nella segnalazione in Centrale dei Rischi a svantaggio dell’impresa.
Richiedi un preventivo gratuito contattandoci a: corporate@martingalerisk.com oppure chiamando allo 06/32652828.
|
|
|